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28/11/2010

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I “DANNI” DEI CENTRI STORICI

Clicca per Ingrandire I danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale - in particolare di strada pubblica allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni - devono essere risarciti dal Comune di competenza in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.

La giurisprudenza si è occupata in numerosissime occasioni delle richieste di risarcimento per danni avanzate da cittadini nei confronti dell’Ente. Si è parlato, in proposito, di responsabilità della Pubblica Amministrazione per l’esistenza di “trabocchetti” o “insidie nascoste”. In particolare, nella circostanza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico di un piccolo Comune siciliano.

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IdV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, Giovanni D’Agata, segnala con soddisfazione il principio espresso con una recentissima pronuncia (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328) che ha ribadito e precisato alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456).

I giudici di piazza Cavour hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni muovono dalla constatazione che, in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada sia quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.

Secondo quanto stabilisce l’art. 2051 c.c., del resto, spetta al Comune l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.



 Redazione (foto tucer.it)

 

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