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14/10/2010

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NUOVE NORME PENSIONISTICHE

Clicca per Ingrandire Per poter andare in pensione, è innanzi tutto necessario averne maturato i requisiti, che possono essere legati esclusivamente all'età anagrafica, per la pensione di vecchiaia, oppure a una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva, per la pensione di anzianità. Una volta maturati i requisiti, è necessario aspettare ancora, prima che decorra il trattamento pensionistico o, in altre parole, che si cominci a percepire l'assegno mensile cui si ha diritto. Il tempo d'attesa cambia, a seconda che i requisiti per la pensione siano stati maturati prima o dopo il 1° gennaio 2011:

• per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, valgono le "finestre d'uscita", fissate dalla legge n. 247 del 2007;
• per chi ha maturato i requisiti dal 1 gennaio 2011 in poi, valgono le "finestre mobili", fissate dalla legge n. 122 del 2010.


FINESTRE DI USCITA PER CHI HA MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI 1° gennaio 2011
• Dipendenti con 35 anni di contributi e 58 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)
• Autonomi con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2009)
1 luglio 2011
• Dipendenti con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturatio entro il 31 dicembre 2010)
• Autonomi con 35 anni di contributi e 60 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)


FINESTRE DI USCITA PER CHI HA ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI
1° ottobre 2010
• Dipendenti con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010 e con 57 anni di età entro il 30 settembre
• Autonomi con requisiti maturati entro il 31 marzo 2010

1° gennaio 2011
• Dipendenti con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010
• Autonomi con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010

1° aprile 2011
• Dipendenti con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010
• Autonomi con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010

1° luglio 2010
• Autonomi con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010


FINESTRE MOBILI = I lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. I lavoratori autonomi conseguono invece il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. In questa categoria rientrano gli iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, nonché gli iscritti alla "gestione separata" Inps, cioè principalmente i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza e i vari tipi di parasubordinati, tra cui i lavoratori "a progetto" e i co.co.co. Una volta trascorsi i 12 o 8 mesi, per avere la pensione, bisognerà ancora aspettare che arrivi il primo giorno del mese successivo.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI PENSIONE = La finalità del fondo pensione è quella di garantire prestazioni pensionistiche complementari o integrative, rispetto a quelle erogate in via obbligatoria. La scelta di aderire a una forma pensionistica complementare è sempre volontaria. La legge prevede più tipologie di fondi pensione:

• fondi negoziali o chiusi: si tratta di una forma pensionistica collettiva, istituita in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati fra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;
• fondi aperti: sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio; possono essere ad adesione collettiva o individuale; in questo ultimo caso, dipendono esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi;
• contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali: si tratta di una forma pensionistica individuale, in cui è prevista la figura di un responsabile del fondo che ha il compito di verificare la corretta gestione del fondo.

Tutte queste tipologie sono sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari).


PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI PENSIONE = Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. Diversamente se il Fondo lo prevede, il socio può richiedere di percepire fino al 50 percento sotto forma di capitale, il resto in rendita. Le prestazioni erogate dai fondi sono:

• trattamenti periodici di vecchiaia, conseguibili al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo;
• trattamenti periodici di anzianità, conseguibili solo in caso di cessazione di attività lavorativa, con almeno quindici anni di appartenenza al Fondo e con un’età non più di dieci anni inferiore a quella pensionabile prevista per legge. In aggiunta alle prestazioni tradizionali di vecchiaia o anzianità, gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l'iscritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di una determinata persona (per esempio il coniuge), la propria rendita pensionistica maturata presso il fondo pensione. In tal caso, al momento del decesso dell'iscritto, la prestazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al soggetto indicato, se ancora vivente.


LA PENSIONE DI ANZIANITÀ = La pensione di anzianità (o pensione anticipata) si ottiene prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio e in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici. L'attuale sistema prevede l’innalzamento graduale dell’età pensionabile, attraverso un meccanismo di scalini e quote, cioè la somma fra età anagrafica e periodo di contribuzione del lavoratore.

A esso si è aggiunto, con la legge n. 122 del 2010, un sistema automatico di adeguamento, in base alla "speranza di vita" media, così come viene calcolata dall'Istat. Ciò determina un aumento progressivo dell'età pensionabile, in base alla quale, fermo restando il periodo di contribuzione minimo di 35 anni, è possibile andare in pensione secondo una quota determinata da anzianità contributiva e età anagrafica.

Di seguito i requisiti per ottenere la pensione di anzianità.
Dal 2008: si può andare in pensione di anzianità con 58 anni di età e 35 di contributi.
Dal 1° luglio 2009: si può andare in pensione dopo aver raggiunto quota 95 (cioè somma tra età anagrafica e periodo di contribuzione di 35 anni). L’età minima per ritirarsi dal lavoro è 59 anni.
Dal 2011: il lavoratore deve raggiungere quota 96. L’età minima passa a 60 anni.
Dal 2013: per ritirarsi dal mondo del lavoro occorre quota 97. Lo scalino prevede l’innalzamento dell’età minima a 61 anni.
Dal 2015: aumento di ulteriori 3 mesi, per avere i requisiti di età.
Dal 2019: aumento ulteriore dei requisiti di età, in base ai dati Istat sulla durata media della vita.
Dal 2022: aumento ulteriore dei requisiti di età, sempre in base ai dati Istat, con revisioni successive ogni 3 anni.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la scaletta si sposta di un anno: si può andare in pensione nel 2008 con 59 anni, nel 2013 con 62, e così via. Ricordiamo che è possibile comunque ottenere la pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, se si possono far valere almeno 40 anni di contribuzione. Anche tale durata è soggetta agli adeguamenti previsti dalla legge 122/2010, in base alla durata media della vita.


  intrage,it (vignetta di Umberto Romaniello da bengodisity.blogspot.com )

 

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