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12/03/2009

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PROSSIME CASE TUTTE CON ENERGIE ALTERNATIVE

Clicca per Ingrandire Subito la legge. Le riflessioni le lasciamo ai lettori.

Art. 1 (Regolamento edilizio. Competenza all’adozione e contenuto)

1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i Comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’INSTALLAZIONE di IMPIANTI per la PRODUZIONE di ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (Kw) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.

Art. 2 (Schema-tipo di regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i Comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto difforme.

Art. 3 (Procedimento di approvazione)

1. Il regolamento edilizio è approvato dal Consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio comunale.

2. Il Comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda sanitaria locale (Asl) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.

Art. 4 (Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi
programmi di fabbricazione)

1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.

Art. 5 (Abrogazione)

1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.


 Redazione

 

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  Commenti dei Lettori:

-- 12/03/2009 -- 18:48:47 -- armando

il presupposto di dare una svolta ecologista all'edilizia in genere è un passo verso una consapevolezza di un mondo che ha il dovere di agire all'unisono per l'abbattimento delle varie forme inquinanti!! uno sviluppo, anche edilizio, indiscriminato e che nn tenga conto del nostro pianeta nn è piu possibile...e i danni sono sotto gli occhi di tutti!! avrei voluto che in questa norma fossero previsti (se questo c'è, chiedo scusa, ma nn l'ho letto) anche contribuzioni ai cittadini che vogliano ed abbiano i soldi per costruire una casa o una struttura!! sono spese nn indifferenti che devono essere parzialmente, ma in modo consistente, sostenute dal pubblico!! vorrei che anche i comuni si facessero portavoce di tali politiche dando il buon esempio...comune, scuole e immobili pubblici dotati di pannelli solari e quant'altro!!

 
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